Condizioni generali di vendita di SIMAKA Energie- und Umwelttechnik GmbH
§ 1 Ambito di applicazione, forma
(1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali (Simaka GmbH) con i nostri clienti (di seguito denominati "Acquirente"). Le CGV si applicano solo se l'Acquirente è un imprenditore (§ 14 BGB [Codice Civile Tedesco]), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
(2) Le CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili ("Merce"), indipendentemente dal fatto che la Merce sia prodotta da noi stessi o acquistata da fornitori (§ 433, 651 BGB). Se non diversamente concordato, le CGV nella versione valida al momento dell'ordine dell'Acquirente o comunque nell'ultima versione comunicata all'Acquirente in forma testuale, si applicheranno come accordo quadro anche per contratti futuri analoghi, senza che noi si debba fare nuovamente riferimento ad esse in ogni singolo caso.
(3) Si applicano esclusivamente le nostre CGV. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive dell'acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente acconsentito alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna all'Acquirente senza alcuna riserva a conoscenza delle Condizioni Generali dell'Acquirente.
(4) Gli accordi individuali stipulati con l'Acquirente in singoli casi (compresi gli accordi collaterali, le integrazioni e le modifiche) avranno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Salvo prova contraria, un contratto scritto o una nostra conferma scritta faranno fede per il contenuto di tali accordi.
(5) Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte dell'Acquirente in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, notifica di difetti, cancellazione o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimità della parte dichiarante.
(6) I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui abbiamo fornito all'Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni, piani, calcoli, costi, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti - anche in formato elettronico - sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright.
(2) L'ordine della merce da parte dell'Acquirente è da considerarsi un'offerta contrattuale vincolante. Se non diversamente indicato nell'ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta contrattuale entro ... giorni/settimane dal suo ricevimento da parte nostra.
(3) L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine) o con la consegna della merce all'Acquirente.
§ 3 Termine di consegna e ritardo nella consegna
(1) Il termine di consegna sarà concordato individualmente o specificato da noi al momento dell'accettazione dell'ordine.
(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata disponibilità del servizio), ne informeremo immediatamente l'Acquirente e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, avremo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dall'Acquirente. Un caso di mancata disponibilità del servizio in questo senso sarà considerato in particolare la mancata consegna tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un'operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo colpevoli o non siamo obbligati a procurare nel singolo caso.
(3) Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna sarà determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, tuttavia, è necessario un sollecito da parte dell'Acquirente. Se siamo in ritardo nella consegna, l'Acquirente può richiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dal ritardo. Il risarcimento forfettario ammonterà allo 0,5% del prezzo netto (valore di consegna) per ogni settimana di calendario di ritardo, fino a un massimo del 5% del valore di consegna della merce consegnata in ritardo. Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l'Acquirente non ha subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.
(4) I diritti dell'Acquirente ai sensi del § 8 delle presenti CGC e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o dell'adempimento successivo), rimangono inalterati.
§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, mancata accettazione
(1) La consegna avviene franco magazzino, che è anche il luogo di adempimento per la consegna e gli eventuali adempimenti successivi. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, la merce viene spedita ad altra destinazione (vendita a destinazione). Se non diversamente concordato, saremo autorizzati a stabilire noi stessi il tipo di spedizione (in particolare l'azienda di trasporto, il percorso di spedizione, l'imballaggio).
(2) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'Acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con spedizione, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferiscono già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o ad altra persona o istituzione designata per effettuare la spedizione. Se è stata concordata l'accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di legge sui contratti d'opera e di servizi si applicano di conseguenza anche all'accettazione concordata. Se l'Acquirente è in ritardo nell'accettazione, questa sarà considerata equivalente alla consegna o all'accettazione.
(3) Se l'Acquirente è in ritardo nell'accettazione, se non collabora o se la nostra consegna è ritardata per altri motivi di cui l'Acquirente è responsabile, avremo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad esempio, i costi di immagazzinamento). A tal fine, addebiteremo un risarcimento forfettario di 500 EUR per ogni giorno di calendario, a partire dal termine di consegna o - in assenza di un termine di consegna - dalla notifica che la merce è pronta per la spedizione. La prova di danni maggiori e le nostre pretese legali (in particolare il rimborso di spese aggiuntive, il risarcimento ragionevole, la cancellazione) rimarranno inalterate; tuttavia, l'importo forfettario sarà compensato da ulteriori pretese monetarie. L'Acquirente avrà il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi correnti al momento della stipula del contratto, franco magazzino, più l'IVA di legge.
(2) In caso di vendita con spedizione (§ 4 comma 1), l'Acquirente dovrà sostenere le spese di trasporto franco magazzino e i costi di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall'Acquirente. Se non fatturiamo le spese di trasporto effettivamente sostenute nel singolo caso, si considera concordato un importo forfettario per le spese di trasporto (esclusa l'assicurazione sul trasporto) pari a 500 EUR. Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'Acquirente.
(3) L'importo da noi fatturato sarà esigibile al momento dell'invio della fattura e pagabile entro 10 giorni dalla fatturazione e dalla consegna o accettazione della merce. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato. Al più tardi, con la conferma d'ordine, dichiareremo una riserva corrispondente. I prezzi si intendono franco fabbrica, imballaggio escluso, più l'IVA applicabile per legge. Se SIMAKA GmbH è responsabile dell'installazione o del montaggio e se non diversamente concordato, l'acquirente dovrà sostenere tutti i costi accessori necessari, quali spese di viaggio, di trasporto e indennità, oltre al compenso concordato. I pagamenti devono essere effettuati senza spese postali e oneri all'agente pagatore di SIMAKA GmbH. Se non diversamente concordato, per il pagamento del prezzo di acquisto valgono le seguenti scadenze: 40 % dopo l'ordine, 50 % dopo la consegna, 10 % dopo la messa in funzione. Per i lavori di assistenza e manutenzione, le riparazioni, la consegna di parti di ricambio, ecc. si applica un termine di pagamento di 10 giorni senza detrazioni dalla data della fattura. Gli assegni saranno accreditati solo dopo l'incasso.
(4) L'Acquirente sarà in mora alla scadenza del termine di pagamento di cui sopra. Durante il periodo di mora, sull'importo della fattura verranno addebitati gli interessi di mora previsti dalla legge. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni causati dalla mora. Il nostro diritto nei confronti dei commercianti per gli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) rimane inalterato.
(5) L'Acquirente avrà diritto a compensazioni o a diritti di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente stabilito o sia incontestato. In caso di vizi della fornitura, restano impregiudicati i controdiritti dell'Acquirente, in particolare ai sensi del § 7 comma 6 frase 2 delle presenti CGV.
(6) Se dopo la stipula del contratto risulta evidente (ad esempio attraverso la richiesta di apertura di una procedura concorsuale) che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è compromesso dall'incapacità di pagamento dell'Acquirente, abbiamo il diritto di rifiutare l'adempimento secondo le disposizioni di legge e, se necessario, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti per la produzione di beni non fungibili (prodotti personalizzati), possiamo dichiarare il nostro recesso immediatamente; le disposizioni di legge sulla rinuncia alla fissazione di un termine rimangono inalterate.
rimangono inalterate.
§ 6 Riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).
(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno a terzi o ceduta in garanzia fino al completo pagamento dei crediti garantiti. L'acquirente deve informarci immediatamente per iscritto se viene presentata una richiesta di apertura di una procedura d'insolvenza o se terzi hanno accesso alla merce di nostra proprietà (ad es. pignoramenti).
(3) In caso di comportamento dell'acquirente in violazione del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o a richiedere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione della merce non include allo stesso tempo la dichiarazione di recesso; siamo piuttosto autorizzati a richiedere solo la restituzione della merce e a riservarci il diritto di recedere dal contratto. Se l'Acquirente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all'Acquirente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se tale termine è dispensabile secondo le disposizioni di legge.
(4) Fino alla revoca di cui al successivo punto (c), l'Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trasformare la merce con riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.
(a) La riserva di proprietà si estende all'intero valore dei prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle nostre merci, per cui saremo considerati il produttore. Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà permane, acquisiremo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per tutti gli altri aspetti, al prodotto risultante si applica lo stesso principio della merce consegnata con riserva di proprietà.
(b) L'Acquirente ci cede a titolo di garanzia tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in toto o nella misura della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell'Acquirente di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai crediti ceduti.
(c) L'Acquirente rimane autorizzato a riscuotere il credito in aggiunta a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che l'Acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non vi è alcuna carenza nella sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 3. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che l'acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. In questo caso, avremo anche il diritto di revocare l'autorizzazione dell'Acquirente alla rivendita e alla lavorazione della merce con riserva di proprietà.
(d) Se il valore di realizzo delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell'Acquirente sbloccheremo garanzie di nostra scelta.
§ 7 Rivendicazioni per difetti dell'acquirente
(1) Ai diritti dell'Acquirente in caso di difetti materiali e di titoli di proprietà (compresa la consegna errata e breve, nonché il montaggio non corretto o le istruzioni di montaggio errate) si applicano le disposizioni di legge, se non diversamente specificato di seguito. In tutti i casi, le disposizioni di legge speciali per la consegna finale della merce a un consumatore (ricorso del fornitore ai sensi dei §§ 478, 479 BGB) rimangono inalterate.
(2) La base della nostra responsabilità per i difetti è soprattutto l'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra pagina Internet) sono considerate un accordo sulla qualità della merce.
(3) Nel caso in cui la qualità non sia stata concordata, si valuterà in base alle disposizioni di legge se esiste o meno un difetto (§ 434 (1) frasi 2 e 3 BGB). Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal produttore o da altri terzi (ad esempio, dichiarazioni pubblicitarie).
(4) I reclami dell'acquirente per i difetti presuppongono che l'acquirente abbia adempiuto ai propri obblighi di ispezione e di
obblighi (§§ 377, 381 HGB). Se un difetto si manifesta durante la consegna, l'ispezione o in un momento successivo, dobbiamo comunicarlo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere denunciati per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili durante l'ispezione entro lo stesso termine dalla scoperta. Se l'Acquirente non effettua un'ispezione adeguata e/o non denuncia i difetti, la nostra responsabilità per i difetti non denunciati o non denunciati in tempo o non denunciati correttamente sarà esclusa in conformità alle disposizioni di legge.
(5) Se l'articolo consegnato è difettoso, possiamo scegliere inizialmente se fornire un adempimento successivo eliminando il difetto (miglioramento successivo) o consegnando un articolo privo di difetti (consegna sostitutiva). Resta fermo il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle condizioni di legge.
(6) Siamo autorizzati a subordinare l'adempimento successivo al pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'Acquirente. Tuttavia, l'Acquirente ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.
(7) L'Acquirente dovrà concederci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare la merce rifiutata a scopo di ispezione. In caso di fornitura sostitutiva, l'Acquirente dovrà restituirci l'articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge. L'adempimento successivo non comprende né la rimozione dell'articolo difettoso né la sua reinstallazione, qualora non fossimo originariamente obbligati a installarlo.
(8) Le spese necessarie ai fini dell'ispezione e dell'adempimento successivo, in particolare
spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale (non: spese di rimozione e di installazione), sono a nostro carico se esiste effettivamente un difetto. In caso contrario, potremo richiedere all'Acquirente i costi derivanti dalle spese ingiustificate (in particolare i costi di ispezione e di trasporto).
(in particolare i costi di ispezione e trasporto) derivanti dalla richiesta ingiustificata di eliminare il difetto, a meno che la mancanza di difetto non fosse riconoscibile dall'Acquirente.
(9) In casi urgenti, ad esempio se la sicurezza operativa è compromessa o per evitare danni sproporzionati, l'Acquirente ha il diritto di eliminare personalmente il difetto e di richiedere a noi il risarcimento delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo. L'auto-rimedio deve essere notificato immediatamente, se possibile in anticipo, a noi. Il diritto all'auto-rimedio non sussiste se avremmo il diritto di rifiutare un adempimento successivo corrispondente ai sensi delle disposizioni di legge.
(10) Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine ragionevole fissato dall'Acquirente per l'adempimento successivo è scaduto infruttuosamente o se è inapplicabile ai sensi delle disposizioni di legge, l'Acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. In caso di difetti insignificanti, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.
(11) I diritti dell'acquirente per il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili sussistono solo in conformità al § 8, anche in caso di difetti, e sono altrimenti esclusi.
§ 8 Altre responsabilità
(1) Se non diversamente stabilito nelle presenti CGV, comprese le seguenti disposizioni, saremo responsabili in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge.
(2) In caso di dolo e colpa grave rispondiamo dei danni, indipendentemente dalla motivazione giuridica, nell'ambito della responsabilità per colpa. In caso di semplice negligenza, rispondiamo, con un criterio di responsabilità più blando in base alle disposizioni di legge (ad esempio per la cura dei propri affari), solo per
a) per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,
b) per danni derivanti dalla violazione non irrilevante di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente verificatosi.
(3) Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 2 si applicano anche in caso di violazioni di obblighi da parte o a favore di persone di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Non si applicano nel caso in cui abbiamo occultato fraudolentemente un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce e per i diritti dell'Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.
(4) L'Acquirente può recedere o annullare il contratto a causa di un'inadempienza che non consiste in un difetto solo se siamo responsabili dell'inadempienza. È escluso il libero diritto di recesso dell'Acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 651, 649 BGB). Per il resto, si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.
§ 9 Prescrizione
(1) In deroga al § 438 Paragrafo 1 N. 3 BGB, il termine generale di prescrizione per i reclami derivanti da difetti materiali e da vizi di proprietà è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dall'accettazione.
(2) Tuttavia, se la merce è un edificio o un oggetto che è stato utilizzato per un edificio secondo il suo uso abituale e ha causato il suo difetto (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna in conformità alle disposizioni di legge (Sezione 438 (1) n. 2 BGB). Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge speciali sulla prescrizione (in particolare § 438 comma 1 n. 1, comma 3, §§ 444, 479 BGB).
(3) I suddetti termini di prescrizione della legge sulla vendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'Acquirente basate su un difetto della merce, a meno che l'applicazione del termine di prescrizione legale ordinario (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi. Tuttavia, le richieste di risarcimento danni dell'Acquirente ai sensi del § 8, comma 2, frase 1 e frase 2, lettera a), e ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.
§ 10 Installazione e montaggio
Se non diversamente concordato per iscritto, per l'installazione e il montaggio si applicano le seguenti disposizioni:
1. l'Acquirente dovrà, a proprie spese, intraprendere e fornire in tempo utile
- tutti i lavori di sterro, di costruzione e altri lavori accessori al di fuori del settore, compresa la necessaria manodopera qualificata e non, i materiali e gli strumenti da costruzione,
- le attrezzature e i materiali necessari per il montaggio e la messa in funzione, come ponteggi, mezzi di sollevamento e altri dispositivi, carburanti e lubrificanti,
-energia e acqua nel luogo di utilizzo, compresi gli allacciamenti, il riscaldamento e l'illuminazione,
- nel sito di installazione per lo stoccaggio di parti di macchine, attrezzature, materiali, utensili, ecc.
- locali sufficientemente ampi, idonei, asciutti e chiudibili a chiave e adeguati locali di lavoro e di ricreazione per il personale addetto al montaggio, compresi servizi igienici adeguati alle circostanze; inoltre, l'Acquirente adotterà le stesse misure per proteggere gli oggetti della consegna e il personale addetto al montaggio nel cantiere come farebbe per proteggere i propri beni.
Prima dell'inizio dei lavori di installazione, i lavori preparatori necessari a tale scopo devono essere progrediti in misura tale che l'installazione possa essere avviata come concordato e portata a termine senza interruzioni. Le vie di accesso e il sito di installazione devono essere livellati e sgomberati. Inoltre, l'acquirente deve fornire le informazioni necessarie sull'ubicazione di condutture elettriche, del gas e dell'acqua nascoste o di impianti simili, nonché i dati strutturali necessari, senza che ciò venga richiesto prima dell'inizio dei lavori di installazione. Se l'installazione o la messa in funzione viene ritardata a causa di circostanze non imputabili a SIMAKA GmbH, l'acquirente deve sostenere i costi ragionevoli per il tempo di attesa e le trasferte supplementari necessarie di SIMAKA GmbH o del personale di installazione incaricato da SIMAKA GmbH. Se SIMAKA GmbH richiede l'accettazione della fornitura dopo il completamento, l'acquirente deve effettuarla entro quattro settimane. In caso contrario, l'accettazione si considera avvenuta.
§11 Restituzione della merce
La merce da noi consegnata potrà essere ritirata in perfette condizioni solo dopo il nostro consenso scritto con restituzione in porto franco. Il valore della merce restituita sarà rimborsato meno una ragionevole
spese ragionevoli di almeno il 20%, per cui verrà trattenuto un importo minimo di 30,00 euro. È esclusa la restituzione di prodotti personalizzati o creati appositamente su richiesta del cliente.
§ 12 Scelta della legge, luogo di adempimento, conservazione dei dati e foro competente
(1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi (Simaka GmbH) e l'acquirente sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
(2) Se l'acquirente è un commerciante ai sensi del codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo - anche internazionale - per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale di Argenbühl. Lo stesso vale se l'acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB. Tuttavia, in tutti i casi siamo autorizzati ad agire anche presso il luogo di adempimento dell'obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGC o di un accordo individuale prevalente o presso il foro competente generale dell'acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva.
(3) Il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra noi e l'Acquirente è la sede legale della nostra azienda.
sede legale della nostra società.
(4) L'Acquirente accetta che noi possiamo raccogliere, archiviare ed elaborare i dati relativi a merci, ordini e persone nei nostri sistemi di elaborazione dati in conformità alle disposizioni di legge.